Lavori Pubblici: il rigetto della sospensiva per carenza di elementi di palmare fondatezza.

Lavori Pubblici – Graduatoria definitiva – Richiesta Misura Cautelare ex 55 cpa – Mancata concessione sospensiva – Carenza elementi di palmare fondatezza – Inesistenza di un danno grave ed irreparabile.

Pubblicato il 23/02/2017 – N. 00024/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00738/2016 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

XXX  in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ….;

contro

Comune di YY , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv…..

nei confronti di

ZZZZ, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. …..

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione n…..del 15.09.2016 Registro di Settore e n…..del 15.09.2016 Registro Generale , con la quale il responsabile …Area Lavori Pubblici e OO.PP. del Comune di YY ha approvato i verbali e la graduatoria provvisoria relativa alla manifestazione di interesse per l’assegnazione di un lotto PRU – prot. n. …./2016;

– dell’avviso di manifestazione d’interesse per la cessione del lotto di terreno denominato R4 prot. n. …./2016;

– dei verbali di procedura di gara I^ seduta del …. e II^ seduta esame offerte del ….;

– della determinazione n……del ….Registro di Settore e n. ….del ….Registro Generale , 7 Area Lavori Pubblici e OO.PP. del Comune di YY;

– della graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 30.01.2016, recante numero …..del Registro di Settore e ….del Registro Generale, pubblicata on line sull’Albo Pretorio in data 17.01.2017;

– nonché per la condanna dell’amministrazione resistente alla corretta rivalutazione e rivisitazione delle risultanze di gara;

– di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di YYY e di ZZZZ;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non appare assistita da elementi di palmare fondatezza;

Ritenuta altresì l’inesistenza di un danno grave ed irreparabile;

Ritenuto di rigettare la domanda di sospensione, impregiudicata ogni decisione definitiva da assumersi all’esito dello scrutinio del merito;

Considerata la natura della vicenda de qua;

Ritenuta la necessità di fissare da subito l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 19 luglio 2017, riservando ogni provvedimento, anche sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria rigetta la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 luglio 2017.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario